Immagine generata con intelligenza artificiale Avvocato per il recupero crediti a Bologna: dalla diffida al decreto
Una fattura non pagata non si recupera con un passo solo: si parte da una richiesta scritta e, se serve, si chiede un decreto ingiuntivo. Questa pagina mostra il percorso.
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I passi per recuperare un credito
Il percorso parte sempre da una richiesta scritta. Da lì dipende da cosa fa il debitore.
Fonti: codice civile, art. 2943 (messa in mora) e art. 2946 (prescrizione ordinaria in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente); codice di procedura civile, artt. 633, 641 e 647.
Tre termini, spiegati a fianco
Chi deve recuperare un credito sente tre parole quasi subito.
La messa in mora è la richiesta scritta di pagare, ed è il primo passo. Il tempo che hai per recuperare un credito è limitato dalla prescrizione. Se il debitore non paga, si può chiedere un decreto ingiuntivo.
Chi decide, e cosa succede se il debitore si oppone
Il decreto si chiede al giudice di pace o al tribunale. A Bologna ci sono tutti e due.
- • Il decreto si chiede al giudice di pace o al tribunale: quello che sarebbe competente per la stessa domanda in una causa ordinaria (art. 637). Dipende dal valore e dalla materia del credito.
- • Il debitore che si oppone lo fa con un atto di citazione davanti all'ufficio del giudice che ha emesso il decreto (art. 645).
- • Con l'opposizione si apre una causa ordinaria sul credito: il giudice verifica se il credito c'è, non solo se il decreto è regolare.
Fonti: codice di procedura civile, artt. 637 e 645. I limiti di valore del giudice di pace sono stati riformati: l'avvocato verifica quale giudice è competente per il tuo credito.
Precetto e pignoramento
Il decreto esecutivo è un titolo esecutivo: permette di passare all'esecuzione forzata, per un credito certo, liquido ed esigibile (art. 474 del codice di procedura civile).
- • Mobiliare: l'ufficiale giudiziario cerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513).
- • Presso terzi: si pignorano le somme che altri devono al debitore, per esempio una banca, o le sue cose in mano ad altri, con un atto notificato al terzo e al debitore (art. 543).
- • Immobiliare: l'atto che indica l'immobile si notifica al debitore e si trascrive nei registri immobiliari (art. 555).
Fonti: codice di procedura civile, artt. 474, 480, 513, 543 e 555. La pagina non dice se e quando il credito sarà recuperato: dipende dai beni del debitore.
Cosa avere sotto mano
Il credito va dimostrato: la prova scritta conta.
- • Il contratto, l'ordine o il preventivo accettato.
- • Le fatture, con le date di emissione e di scadenza.
- • Le comunicazioni con il debitore: email, lettere, messaggi.
- • La prova della consegna o della prestazione, se c'è.
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Immagine generata con intelligenza artificiale Domande frequenti
Risposte brevi: i dettagli, per il tuo caso, li dà l'avvocato.
Ogni atto che valga a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 del codice civile, ultimo comma).
Di regola dieci, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (art. 2946): alcuni diritti hanno termini più brevi, quindi conviene non aspettare.
Di regola sì: per chiedere il decreto il credito va provato per iscritto (art. 633 del codice di procedura civile). L'avvocato valuta le carte che hai.
Se non c'è opposizione il decreto viene dichiarato esecutivo (art. 647). Poi si notifica il precetto, che dà almeno dieci giorni per pagare (art. 480), e infine si può chiedere il pignoramento.
Si apre una causa ordinaria davanti all'ufficio del giudice che ha emesso il decreto, e lì si verifica se il credito esiste (art. 645 del codice di procedura civile).
Al giudice di pace o al tribunale: quello competente per la stessa domanda in una causa ordinaria (art. 637 del codice di procedura civile). L'avvocato verifica quale, in base al credito.
Modulo di richiesta
Bastano i fatti e le date. Verrai ricontattato da uno studio legale della tua zona, competente nella materia, che ti dirà se può seguirti e a quali condizioni.
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