Immagine generata con intelligenza artificiale Avvocato divorzista a Bologna: separazione e divorzio a confronto
Per separarsi o divorziare esistono tre strade: con gli avvocati, davanti al sindaco o in tribunale. Questa pagina le mette a confronto, con la fonte di ogni passaggio.
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Tribunale, avvocati o sindaco: cosa cambia
Per separarsi o divorziare esistono tre vie. Due richiedono che i coniugi siano d'accordo; la terza è l'unica quando l'accordo non c'è.
Fonti: decreto-legge 132/2014, artt. 2, 6 e 12. Per il divorzio: dopo dodici mesi di separazione se è giudiziale, sei mesi se è consensuale, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (legge 898/1970, art. 3). È il cosiddetto divorzio breve. Per la consensuale conta anche la data certificata nell'accordo di negoziazione o nell'atto davanti al sindaco. In tribunale separazione e divorzio si possono chiedere nello stesso ricorso.
Due termini che tornano sempre
Separazione e divorzio non sono la stessa cosa, e le parole aiutano a capire dove sei.
Prima ci si separa, poi si divorzia. La separazione può essere consensuale, se siete d'accordo, o giudiziale, se non lo siete.
Dopo la separazione servono sei o dodici mesi, a seconda del tipo, prima di poter chiedere il divorzio: è il divorzio breve.
Nella separazione in tribunale si può chiedere l'addebito, cioè che il giudice dica a quale coniuge è dovuta la crisi.
Per affidamento, assegno e casa familiare, leggi la pagina sul diritto di famiglia.
Separazione e divorzio nello stesso ricorso
Nel processo di famiglia la domanda di divorzio si può proporre già insieme a quella di separazione. Non accorcia i termini: evita di ricominciare da capo.
Fonte: codice di procedura civile, art. 473-bis.49.
Cosa avere sotto mano
Non serve decidere subito: serve sapere da dove si parte.
- • Il certificato o l'estratto dell'atto di matrimonio, se ce l'hai.
- • Se c'è già una separazione: la data dell'udienza o dell'accordo.
- • Sapere se ci sono figli minori o non autosufficienti: cambia le strade possibili.
- • Dichiarazioni dei redditi e documenti su beni e conti degli ultimi tre anni: in tribunale vanno indicati nel ricorso (art. 473-bis.51 c.p.c.).
- • Una riga su cosa vorresti ottenere, anche solo come direzione.
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Immagine generata con intelligenza artificiale Domande frequenti
Risposte brevi: i dettagli, per il tuo caso, li dà l'avvocato.
Dodici mesi se la separazione è giudiziale, sei mesi se è consensuale, contati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (art. 3 della legge 898/1970).
In certi casi sì: con la negoziazione assistita da avvocati o con un accordo davanti al sindaco (decreto-legge 132/2014, artt. 6 e 12).
No: la procedura davanti al sindaco non si applica se ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, con grave disabilità o non autosufficienti (art. 12).
La legge fissa alcune scadenze: con la negoziazione assistita l'accordo va trasmesso allo stato civile entro dieci giorni; davanti al sindaco la conferma arriva non prima di trenta giorni (decreto-legge 132/2014, artt. 6 e 12). In tribunale la durata dipende dalle udienze e non si può prevedere in astratto.
Non in automatico. L'addebito va chiesto al giudice, che lo dichiara se la separazione è dovuta a un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (art. 151 c.c.). Il coniuge con addebito definitivo perde i diritti successori, salvo un assegno nei casi previsti (art. 548 c.c.).
Sì, se non hai mezzi sufficienti e le tue ragioni non sono manifestamente infondate (art. 74 del DPR 115/2002). L'istanza va al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, che decide entro dieci giorni (artt. 124 e 126).
Dipende dalla strada e dall'incarico. Il compenso si pattuisce di regola per iscritto, e l'avvocato deve comunicarti per iscritto la prevedibile misura del costo (art. 13 della legge 247/2012). Davanti al sindaco l'assistenza è facoltativa.
Nella negoziazione assistita serve almeno un avvocato per parte. Davanti al sindaco l'assistenza è facoltativa.
Modulo di richiesta
Bastano i fatti e le date. Verrai ricontattato da uno studio legale della tua zona, competente nella materia, che ti dirà se può seguirti e a quali condizioni.
Il primo contatto non ti obbliga a conferire l'incarico. I dati servono solo a farti ricontattare dallo studio: leggi l'informativa privacy.
